Normativa Periodi di guida e di riposo

La normativa che riguarda i periodi di guida e di riposo è il regolamento 561/2006/CE

le deroghe all’art. 12 del regolamento sovrastante potete leggerle cliccando qui

tabella riassuntiva periodi di guida regolamento 561/2006 CE
tabella riassuntiva periodi di riposo regolamento 561/2006 CE

Deve rispettare questa normativa chiunque sia addetto alla guida dei seguenti veicoli, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo con la mansione, all’occorrenza, di guidarlo:

  • autobus ad uso proprio, in servizio di noleggio con conducente od in servizio pubblico di linea ma utilizzato in corsa “fuori linea”;
  • autobus in servizio pubblico di linea con percorso oltre 50 km;
  • autoveicoli per trasporto merci con massa complessiva, compreso rimorchio o semirimorchio, superiore a 3,5 tonnellate;
  • trattori stradali con velocità massima autorizzata oltre 30 km/h.

I territori dove si applica questo regolamento, salvo deroghe, sono:

DOMANDE VERE

sanzione amministrativa

È soggetto a sanzione amministrativa il conducente che supera i periodi di guida prescritti

È soggetto a sanzione amministrativa il conducente che è sprovvisto o tiene in modo incompleto o alterato l’estratto del registro di servizio

Spiegazione sul registro di servizio. Gli autobus impiegati nei servizi pubblici su linee nazionali con un percorso inferiore a 50 km e su linee internazionali con un percorso inferiore a 100 km, e con un capolinea situato entro 50 km dal confine, sono esenti dall’obbligo di utilizzare il cronotachigrafo per registrare i tempi di guida. Questa esenzione si applica a tutti gli autobus utilizzati per trasporti regolari o periodici che seguono percorsi e orari predefiniti, offrendo servizi di trasporto pubblico senza distinzione. Di conseguenza, i conducenti di tali veicoli non sono tenuti a utilizzare il cronotachigrafo, ma devono comunque rispettare i tempi di guida e di riposo prescritti. Devono essere in possesso dell’estratto del registro di servizio, che include il nome del conducente, la sede, gli orari prestabiliti per i tempi di guida, altri periodi di lavoro e i tempi di disponibilità. Questi estratti e le copie degli orari di servizio devono essere mostrati agli operatori incaricati del controllo e della sicurezza stradale. Spetta all’impresa organizzare il lavoro dei conducenti in modo da rispettare le disposizioni sugli orari di lavoro e garantire la sicurezza stradale.Il registro di servizio, mantenuto dall’impresa per almeno un anno, deve contenere tutte le informazioni relative al periodo lavorativo del conducente per la settimana precedente, quella in corso e quella successiva. autore: Pasquale Monticelli

È soggetto a sanzione amministrativa il conducente che non osserva i periodi di pausa o di riposo prescritti

Il regolamento 561/2006/CE mira ad aumentare il livello di sicurezza stradale

Il regolamento 561/2006/CE si applica al trasporto su strada di passeggeri effettuato con veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente

minibus classe A
minibus classe A

Il regolamento 561/2006/CE si applica ad alcuni trasporti su strada effettuati fra l’Unione Europea e i Paesi dello Spazio economico europeo

Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di guida giornaliero può essere esteso fino a dieci ore, non più di due volte nell’arco della settimana

Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di riposo giornaliero regolare è di almeno undici ore

Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, è vietato guidare per più di 6 giorni consecutivi

L’impresa di trasporto non può promettere premi in denaro al conducente basati sulla maggior percorrenza chilometrica

Il conducente è corresponsabile per le infrazioni al regolamento 561/2006/CE, anche se commesse alla guida di un veicolo di proprietà dell’impresa

Il regolamento 561/2006/CE prevede disposizioni relative al massimo tempo di guida consentito in una settimana

Il regolamento 561/2006/CE prevede che il periodo di riposo settimanale possa essere di tipo regolare o ridotto

Il regolamento 561/2006/CE prevede che il periodo di riposo settimanale ridotto abbia una durata minima di 24 ore ininterrotte

Il regolamento 561/2006/CE prevede che, al fine di salvaguardare la sicurezza delle persone e delle cose trasportate, il conducente possa superare i tempi massimi di guida prescritti solo per raggiungere un luogo di sosta appropriato

Secondo il regolamento 561/2006/CE, il conducente, dopo sei periodi di guida, può effettuare un riposo ridotto di almeno 24 ore consecutive, purché le restanti ore di riposo vengano recuperate entro la fine della terza settimana

Secondo il regolamento 561/2006/CE, per “interruzione” si intende ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni

Secondo il regolamento 561/2006/CE, il periodo di riposo giornaliero può essere frazionato in due parti, la prima di almeno 3 ore e la seconda di almeno 9 ore

I periodi di permanenza a bordo del veicolo a fianco di un altro conducente (multipresenza) sono considerati tempi di disponibilità

I tempi di disponibilità sono convenzionalmente rappresentati dal simbolo in figura [FIGURA 804]

I periodi di tempo impiegati per la piccola manutenzione del veicolo sono considerati “altri lavori”

Il regolamento 561/2006/CE stabilisce che il periodo massimo di guida settimanale è di cinquantasei ore

DOMANDE FALSE

È soggetto alla revoca della patente il conducente che supera i periodi di guida prescritti

È soggetto a sanzione amministrativa il conducente che effettua l’interruzione di quarantacinque minuti dopo quattro ore e mezza di guida

Il regolamento 561/2006/CE mira ad aumentare il tempo di lavoro dei conducenti

Il regolamento 561/2006/CE prevede disposizioni relative al tempo di riposo massimo per settimana

Il regolamento 561/2006/CE prevede disposizioni relativamente al trasporto di cose, ma non sul trasporto di persone

Il regolamento 561/2006/CE prevede che il periodo di riposo settimanale ridotto sia al massimo di 24 ore continuative

Il regolamento 561/2006/CE prevede che il conducente, a fronte di indennità in denaro, possa rinunciare al periodo di riposo settimanale

Il regolamento 561/2006/CE prevede che il conducente possa superare i tempi massimi di guida prescritti per raggiungere il deposito dell’impresa proprietaria del veicolo

Il regolamento 561/2006/CE stabilisce che il periodo massimo di guida settimanale è di cinquantasei ore e che la guida non deve superare le cento ore nell’arco di due settimane consecutive

Il regolamento 561/2006/CE si applica al trasporto su strada di passeggeri effettuato con taxi o autobus

Il regolamento 561/2006/CE si applica ai veicoli destinati al trasporto di cose, ma non a quelli adibiti al trasporto di persone

Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di guida giornaliero può essere al massimo di otto ore

Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di guida giornaliero può essere di undici ore, per non più di due volte in una settimana

Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di riposo giornaliero regolare è di almeno nove ore

Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di riposo giornaliero regolare è di otto ore

Secondo quanto stabilito dal regolamento 561/2006/CE, il periodo di riposo giornaliero ridotto è quarantacinque minuti ogni quattro ore e mezza di guida

simbolo 808
simbolo 808

I tempi definiti “altri lavori” sono considerati tempi di guida

figura 804
simbolo 804

I tempi di disponibilità sono quelli durante i quali il conducente può disporre liberamente del proprio tempo

L’impresa di trasporto può decurtare lo stipendio al conducente che si rifiuti di guidare per più di 10 ore al giorno

L’impresa di trasporto non è responsabile per le violazioni alla normativa in materia di tempi di guida e di riposo commesse, durante il lavoro, dai conducenti alle proprie dipendenze quando sono all’estero

Secondo il regolamento 561/2006/CE, per “disponibilità” si intende l’assenso del lavoratore a svolgere mansioni al di fuori del normale orario di lavoro

Secondo il regolamento 561/2006/CE, il conducente, dopo quattro periodi di guida, deve effettuare un riposo di 48 ore consecutive

Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente deve osservare un periodo di riposo di almeno 50 minuti consecutivi